Articolo aggiuntivo n. 30.0.37 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

        1. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

''Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

        1. Per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa; attività di lavoro dipendente o para-subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

        2. Agli oneri di cui al comma 1 nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.».

        3. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1''».