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Articolo aggiuntivo n. 32.0.4 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Limiti di deduzione delle spese per acquisto di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto)

        1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori'' sono sostituite dalle seguenti: ''Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.200,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5.800,00 per i motocicli, euro 2.900,00 per i ciclomotori;'';

            b) nell'ultimo periodo, le parole: ''euro 25.822,84'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 36.000,00''.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge».