presentato il 27/11/2017 in V Bilancio del Senato da Franco PANIZZA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Fruibilità dei contributi per gli investimenti e la formazione mediante credito d'imposta compensabile con F24)
1. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1991, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca e intestata all'Agenzia delle Entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle Entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili''».
Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente:«244» e la parola: «330» con la seguente: «324».