presentato il 27/11/2017 in V Bilancio del Senato da Anna Cinzia BONFRISCO (FL(Id-PL, PLI)) e altri
testo emendamento del 27/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
''1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, l'organo competente all'amministrazione del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni in ogni tempi assunti e da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, maggiorati secondo la metodologia adottata dall'organo stesso su proposta del soggetto gestore dei Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai fini della copertura dei rischi di maggior uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo potrà conferire incarichi a terzi di comprovata esperienza, con costi a carico del Fondo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo tenuto conto dei fabbisogni finanziari di cui 17 comprensivi degli accantonamenti a copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa sulla base della suddetta metodologia.'';
b) all'articolo 17, al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', nonché le caratteristiche delle operazioni stesse, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenuto conto delle risorse disponibili, delle caratteristiche dell'esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia''.
2. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981, è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni. Con medesimo decreto sono disciplinati competenze e funzionamento del Comitato agevolazioní».