Articolo aggiuntivo n. 32.0.13 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Respinto

testo emendamento del 27/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 32-bis.

(Operatività del Fondo di venture capital e della SIMEST SpA)

        1. Il Fondo rotativo per le operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione di ''Fondo per la crescita internazionale delle imprese'' e Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad estendere con proprio decreto l'ambito di operatività del Fondo a tutti i Paesi non facenti parte dell'Unione europea, uniformandone le modalità e le condizioni dell'intervento che, unitamente a quello della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., non può superare 49 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono soppresse le parole: ''Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,''.

        2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a destinare annualmente una quota del Fondo di cui al comma 1 al rilascio di garanzie dirette a titolo-oneroso, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per gli impegni assunti dalle imprese in relazione agli interventi partecipativi di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni nei Paesi di operatività del Fondo stesso, con preferenza per le piccole e medie imprese come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. La garanzia del Fondo è alternativa alla partecipazione del Fondo nell'investimento ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

        3. La SIMEST S.p.A. può partecipare in società e imprese con soci esteri qualora tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

        4. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è temporanea e la SIMEST S.p.A. di norma entro il termine di otto anni e comunque non oltre il termine di quindici anni si attiva per dismettere la propria partecipazione mediante recesso ovvero cessione ad altri azionisti o a terzi, secondo modalità da essa prestabilite, incluso l'esercizio di diritti di covendita. La SIMEST S.p.A. può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 è abrogato».