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Proposta di modifica n. 33.2 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera scuola che ha già ottenuto il trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257 della legge n.208 del 28.12.2015, ancora impegnato nelle attività e nello sviluppo delle stesse, al fine di implementare la caratterizzazione dei percorsi didattici e gli accordi con Università straniere, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per ulteriori due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».