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Articolo aggiuntivo n. 33.0.2 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art.-33-bis.

(Comitato nazionale per la Produttività)

        1. È istituito, in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dei 24 settembre 2016, il Comitato nazionale indipendente per la produttività, con sede in Roma presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

        2. Al Comitato sono attributi tutti i compiti e le funzioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01); in particolare, il Comitato analizza e valuta la competitività dei sistema produttivo nazionale, ne monitora gli sviluppi e informa il dibattito nazionale nel settore della produttività e delia competitività, rafforzando la titolarità delle politiche e delle riforme necessarie a migliorare la base delle conoscenze per il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea.

        3. Il Comitato, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire l'indagine e l'approfondimento dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale.

        4. Il Comitato svolge altresì analisi economiche imparziali, valutale misure pertinenti e formula raccomandazioni, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate e le comunica alla Commissione europea. Predispone e pubblica una Relazione annuale propedeutica alle analisi della Commissione europea effettuate nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il Comitato mantiene relazioni di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

        5. Il Comitato acquisisce dati dalle Istituzioni nazionali e analisi formulate da esperti e altri organismi di comprovata professionalità, procede ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di conseguire l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni. Le Istituzioni pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente tutti i dati in loro possesso necessari alle attività del Comitato. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti pubblici assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio è equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

        6. Il Comitato è composto da 10 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, tra rappresentanti di Banca d'Italia lstat, Ufficio parlamentare di bilancio, Corte dei conti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e del CNEL ovvero di altri organismi con competenze in tema di produttività, competitività e finanza pubblica nonché da esperti scelti tra persone di-riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Se appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, il presidente e i componenti sono collocati in posizione di comando per tutta la durata del mandato, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti al presidente e ai componenti del Comitato.

        7. Il Comitato è dotato di autonomia funzionale e si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del CNEL, da personale specializzato di altre amministrazioni pubbliche e da esperti con contratto a tempo determinato.

        8. Per le spese di funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 600.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

        9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249,4» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «329,4 milioni».