Articolo aggiuntivo n. 33.0.10 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Dopo l'articolo 2, comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        ''1-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o dai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1.''.

            b) All'articolo 5, dopo le parole: ''e successive modificazioni'', sono aggiunte le parole: ''La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1º gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 10 gennaio 2014.''.

            c) L'articolo 6, comma 1, è sostituito dai seguenti commi 1, 1-bis, 1-ter:

        ''1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espressi in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

        1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

        1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento della invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione''».