Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.58 al ddl C.4376 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 28/11/17

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché per i delitti di cui agli articoli 414-bis, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1-bis per i quali la legge non prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.