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Proposta di modifica n. 1.25 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 29/11/17

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio al 30 settembre 2017, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, di seguito denominato «Decreto», per quanto non derogate da quelle dei successivi commi da 5 a 10-ter del presente articolo, attraverso il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
   a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

  Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettere 0b) e c), sostituire le parole: non inferiore al 70 per cento, con le seguenti: non inferiore al 50 per cento;
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. come modificato dal presente articolo.
  3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizioni di cui al precedente comma 3-quater.