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Articolo aggiuntivo n. 1-ter.022 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 1-ter.

testo emendamento del 29/11/17

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli).

  1. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:
   a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.;
   b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

  2. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.
  4. La proposta di cui al comma 2 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 2 all'Agenzia delle entrate e all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.
  6. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.
  7. La proposta di definizione di cui al comma 2 deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  9. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  10. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento, dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta: la proposta di definizione ai sensi del comma 2.
  11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi del comma 2.
  12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.
  13. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.