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Articolo aggiuntivo n. 1-ter.011 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 1-ter.

testo emendamento del 29/11/17

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto»;
   2) il comma 2-bis è sostituto dal seguente:
  «2-bis. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché l'indicazione specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo»;
   3) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione».