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Proposta di modifica n. 2.30 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 29/11/17

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 1.092,879 milioni con le seguenti: 1.142,879 milioni e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 594.000 con le seguenti: 644.000 e apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla Missione: «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire le parole: «12.000» con le seguenti: «37.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire le parole: «10.000» con le seguenti: «35.000»;
    b) alla Missione: «21 Debito pubblico», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «65.000» e al Programma: «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «35.000».
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.