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Proposta di modifica n. 2-bis.55 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 2-bis.

testo emendamento del 29/11/17

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Dopo il comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:
  16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai princìpi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento adoperare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.