presentato il 29/11/2017 in Assemblea della Camera da Pietro LAFFRANCO (FI-PdL)
testo emendamento del 29/11/17
Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:
Art. 5-novies.
(Corretta attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-unadecies) a tutti gli effetti di legge per “soggetti auto-produttori” si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse, totalmente o in parte – con cessione alla rete –, compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto.