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Proposta di modifica n. 6.5 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 29/11/17

  Al comma 5-bis, alla lettera a) premettere la seguente:
  0-a) al comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente:
   «s) all'articolo 13, i commi 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
  6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 300; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150; per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

  6-ter.1. A decorrere dal 2018 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

  Conseguentemente, all'onere derivante pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti modifiche all'articolo 20:
   1) sopprimere il comma 3;
   2) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.