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Proposta di modifica n. 7.7 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 29/11/17

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. All'articolo 4, della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo comma è abrogato;

   b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato.».

  9-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 32, il secondo comma è abrogato;

   b) l'articolo 168 è abrogato.

  9-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 i commi 4 e 4-bis sono abrogati;.