Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 7-bis.02 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 7-bis.

testo emendamento del 29/11/17

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa).

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.
(Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa).

  1. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell'articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti dall'articolo 26 del presente decreto legislativo.
  2. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del presente decreto legislativo sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi degli organi della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  3. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare, vista la specificità delle Forze Armate:
   a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
   b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
   c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta».

  2. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   «d-ter) fornisce alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

  3. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco è condotta da nuclei misti composti da personale ispettivo del ministero della difesa e dal personale dell'Ispettorato generale del lavoro. I nuclei sono formati con criteri tali da assicurare la maggioranza al personale dell'Ispettorato generale Nazionale del lavoro.»;
   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il personale dell'ispettorato generale Nazionale del lavoro destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al comma 1-ter deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, qualora prevista.».

  «2-ter. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco di seguito denominato Comitato. Il Comitato è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri della difesa, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del mare, dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL».
  «2-quater. Il Comitato di cui al comma 2-ter ha il compito di:
   a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco;
   b) disciplinare le modalità con cui condurre l'attività ispettiva anche tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza».

  4. All'articolo 206-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute», sono inserite le seguenti: «sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».