presentato il 29/11/2017 in Assemblea della Camera da Ivan CATALANO (Misto) e altri
testo emendamento del 29/11/17
Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
2-ter. Gli istituti di credito che fruiscono della controgaranzia pubblica di ultima istanza, mediante il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono acquisire dall'impresa garanzie accessorie, garanzie reali, bancarie o assicurative esclusivamente sulla parte del finanziamento non coperta dalla garanzia pubblica. È fatto divieto agli istituti di credito di acquisire ulteriori forme di protezione del credito, anche personali, sul finanziamento coperto dalla suddetta controgaranzia pubblica.
2-quater. Nel caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria, l'istituto di credito, una volta escussa la garanzia del Fondo, può rivalersi sull'impresa inadempiente unicamente nei limiti della quota di finanziamento a proprio rischio non coperta dalla garanzia del Fondo stesso.