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Proposta di modifica n. 9.1 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 29/11/17

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Gli istituti di credito che fruiscono della controgaranzia pubblica di ultima istanza, mediante il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono acquisire dall'impresa garanzie accessorie, garanzie reali, bancarie o assicurative esclusivamente sulla parte del finanziamento non coperta dalla garanzia pubblica. È fatto divieto agli istituti di credito di acquisire ulteriori forme di protezione del credito, anche personali, sul finanziamento coperto dalla suddetta controgaranzia pubblica.

  2-quater. Nel caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria, l'istituto di credito, una volta escussa la garanzia del Fondo, può rivalersi sull'impresa inadempiente unicamente nei limiti della quota di finanziamento a proprio rischio non coperta dalla garanzia del Fondo stesso.