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Articolo aggiuntivo n. 9-bis.01 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 9-bis.

testo emendamento del 29/11/17

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Misure straordinarie in materia di sofferenze bancarie).

  1. Ai fini della presente legge sono considerate posizioni in sofferenza i rapporti giuridici tra banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario», soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», e i loro debitori, quando siano classificati come crediti in sofferenza secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultino tali al 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, di seguito denominati «debitori».
  2. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informano i debitori del valore netto del credito di cui all'articolo 1 iscritto in bilancio alla medesima data. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il debitore può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito una transazione stragiudiziale per il pagamento a saldo e stralcio della somma dovuta, in base a un piano di ammortamento concordato tra le parti, per un importo non superiore al valore netto di bilancio di ciascuna esposizione, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2016. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva se l'importo offerto in pagamento dal debitore è pari al valore netto di bilancio di ciascun credito.
  3. L'atto di transazione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve prevedere la rinuncia del creditore al maggior credito e alle garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo. Il credito oggetto della transazione rimane iscritto nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia solo per la parte rideterminata contrattualmente. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.
  4. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche sono a carico del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
  5. Al debitore non è consentito, senza l'accordo scritto del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare detenuto alla data della richiesta di cui al comma 1 fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui allo stesso comma 1.
  6. Qualora il debitore sia un'impresa, alle riduzioni dei debiti proposte ai sensi della presente legge si applicano le esclusioni di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  7. L'eventuale procedura esecutiva conseguente al mancato rispetto dei termini dell'accordo transattivo è disposta sul valore del credito residuo del nuovo piano di ammortamento concordato sulla base del valore netto del credito iscritto in bilancio del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
  8. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non ottemperi alla richiesta avanzata dal debitore ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 ovvero lo faccia in ritardo rispetto al termine ivi indicato ovvero fornisca un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, allo stesso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato.
  9. Per i crediti ipotecari classificati come crediti in sofferenza al 31 dicembre 2016 per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore, in alternativa alla transazione con pagamento in un'unica soluzione a saldo e stralcio, possono concordare il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di tale credito al 31 dicembre 2016. Il ripristino del contratto di finanziamento ai sensi del presente comma comporta l'applicazione obbligatoria, secondo i diversi casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquies-decies del testo unico bancario. Si applicano comunque gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  10. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non sono fiscalmente deducibili.
  11. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rifiutata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
  12. Le maggiori perdite dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito conseguenti alla formalizzazione degli accordi transattivi di cui agli articoli 2 e 4 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state registrate, con una maggiorazione del 20 per cento da dedurre in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro esercizi successivi.
  13. I crediti per i quali è stata proposta dal debitore ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito una transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, per i tre anni successivi alla data della proposta di transazione, non possono essere ceduti a terzi a qualunque titolo per un importo inferiore al loro valore netto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2016.
  14. In tutti i casi in cui, nella vigenza di un accordo transattivo formalizzato tra il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore. Non si applica in tal caso il divieto di cessione di cui all'articolo 6.
  15. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, un credito considerato in sofferenza ai sensi dell'articolo 1, è tenuto a informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie cessano di avere efficacia.
  16. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore iscritta nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia.