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Proposta di modifica n. 11.5 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 11.
argomenti:    

testo emendamento del 29/11/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. Il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2018.
  2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 300 milioni di euro.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2018.