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Proposta di modifica n. 11-bis.1 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 11-bis.

testo emendamento del 29/11/17

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con i seguenti:
   1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis e 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
   1-quater. Tutti gli atti costitutivi di persone giuridiche e di società nonché gli atti di cui agli articoli da 2498 a 2506 del codice civile possono essere ricevuti dal notaio mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione a condizione che tali mezzi assicurino, ai sensi degli articoli 47 e 47-bis della legge notarile, la compresenza delle parti e del notaio e il controllo esclusivo da parte di quest'ultimo del luogo virtuale di stipula.