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Proposta di modifica n. 19.8 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 29/11/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente», e la parola: «remuneri» è sostituita dalla seguente: «remunerino»;
   b) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano»;
   c) all'articolo 68, comma 4, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;
   d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;
   e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
   f) all'articolo 180:
    1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti»;
    2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
    3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;
    4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
    5) al sesto comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,»;
    6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
    7) al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituire dalle seguenti: «Organismi ed entità».
   g) all'articolo 180-bis:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente delle società di gestione collettiva: dei diritti d'autore»;
    2) i commi 2 e 3 sono abrogati.

  2. Al fine di consentire la libera concorrenza tra le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:
   a) sono costituite in una forma giuridica conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito internet, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;
   c) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) mantengono almeno una sede sociale attiva sul territorio della Repubblica italiana;
   e) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati;
   f) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo conformemente alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
   g) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;
   h) contribuiscono e favoriscono la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;
   i) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;
   l) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;
   m) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;
   n) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il web che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;
   o) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
   p) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi.