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Proposta di modifica n. 19-quaterdecies.31 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 19-quaterdecies.

testo emendamento del 29/11/17

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 13-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
    2) alla lettera e) dopo le parole: «rimborso delle spese», aggiungere le seguenti: «vive sostenute»;
   b) al comma 8 sostituire il primo periodo con il seguente: Sono nulle le clausole che determinino la non equità del compenso ai sensi del comma 1 nonché le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6. Il contratto rimane valido per il resto.
   c) sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice:
   a) accertata la non equità del compenso, ai sensi del comma 2, ne dichiara la nullità, determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
   b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dei commi 4, 5 e 5 ne dichiara la nullità e qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.