Sub Emendamento n. 101.0.1000/2 dell'emendamento 101.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 101.
  • status: Respinto

testo emendamento del 27/11/17

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All'emendamento 101.0.1000, all'articolo 101-bis, aggiungere il seguente comma:

        «2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».