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Sub Emendamento n. 101.0.1100/9 dell'emendamento 101.0.1100 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 101.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 27/11/17

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All'emendamento 101.0.1100, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

        «e-bis) La procedura di liquidazione dell"'IMAIE in liquidazione", di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, termina entro il 31 dicembre 2017. Conseguentemente il Ministero dell'Economia e delle Finanze assegna l'eventuale residuo attivo di fine liquidazione a un apposito capitolo di bilancio e provvede al deposito delle somme su un conto corrente presso la Sezione della Tesoreria della Banca d'Italia. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono individuati i criteri di attribuzione del residuo attivo di fine liquidazione in favore degli Organismi di Gestione Collettiva che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori previa verifica dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017».

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 è abrogato.