Sub Emendamento n. 101.0.1100/26 dell'emendamento 101.0.1100 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 101.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 27/11/17

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All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

                2) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».