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Proposta di modifica n. 3.1 ai ddl C.331 , C.927 in riferimento all'articolo 3.
argomenti:      

testo emendamento del 13/06/13

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Pubblico Ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.