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Sub Emendamento n. 101.0.1100/46 dell'emendamento 101.0.1100 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 101.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 27/11/17

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All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

            a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

            b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

            c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2019».