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Sub Emendamento n. 101.0.1100/89 dell'emendamento 101.0.1100 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 101.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 27/11/17

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All'emendamento 101.0.1100, al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «b) le funzioni di Commissario di governo, di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018 al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al termine di cui al precedente periodo, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti occorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il DPCM 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale. A decorrere dallo scadere del termine di cui al primo periodo, il Commissario esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80.».

        Conseguentemente, al comma 6, le parole: «è disposta la seguente proroga di termini:» sono sostituite dalle seguenti: «sono disposte le seguenti proroghe di termini: a)».