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Sub Emendamento n. 101.0.1100/107 dell'emendamento 101.0.1100 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 101.
  • status: Respinto

testo emendamento del 27/11/17

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All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «101-bis», comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire le parole: «In materia di edilizia scolastica», con le seguenti: «In materia scolastica, universitaria e di ricerca»;

        2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis). Le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca possono, in deroga all'articolo 22, commi 3 e 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in deroga all'ulteriore proroga di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, rinnovare o conferire per una durata che non vada oltre il 31 dicembre 2019 gli assegni di ricerca in scadenza o già scaduti prima di quella data».