presentato il 28/11/2017 in V Bilancio del Senato da Claudio BROGLIA (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Accolto
testo emendamento del 28/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 65-bis.
(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)
1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.
2. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni».