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Articolo aggiuntivo n. 101.0.48 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 101.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis

 

All'articolo 2545-terdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento" vengono sostituite con le parole: "Le cooperative e i consorzi di cooperative che svolgono attività commerciali a far data dal 1° gennaio 2017 non sono soggette al fallimento.".

All'articolo 10 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 dopo le parole: "Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla", aggiungere le seguenti parole: "comunicazione della".».