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Articolo aggiuntivo n. 59.0.3 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 59.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Scorrimento graduatorie idonei alla dirigenza)

        1. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali, e al fine di assicurare efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Semplificazione e la PA, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

        2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali comunicano al Ministero per la Semplificazione e la PA le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

        3. Il Ministro per la Semplificazione e la PA, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore In base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (decreto-legge n. 244 del 2016), convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

        4. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».