Articolo aggiuntivo n. 34.0.8 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 29/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei
reati intenzionali violenti
)

        1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

            a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150.000 esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato per uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

            b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000.

        2. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2016 n. 122 il comma 3 è soppresso».

        Conseguentemente,

            a) alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2018:  –  20.000.000;

        2019:  –  20.000.000;

        2020:  –  20.000.000.

        all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019, di 180 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2021».