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Proposta di modifica n. 36.14 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 36.

testo emendamento del 29/11/17

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nel reclutamento del personale di cui al comma 1, è prevista una riserva di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, pari rispettivamente a: 1 unità nella Polizia di Stato, 1 unità nell'Arma dei carabinieri e 1 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alla lettera a); 2 unità nella Polizia di Stato, 2 unità nell'Arma dei carabinieri e 1 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alla lettera b); 5 unità nella Polizia di Stato, 6 unità nell'Arma dei carabinieri e 3 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alle lettere c), d), ed e)».

        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «dell'attuazione del comma 1», con le seguenti: «dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».