Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 36.27 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/11/17

sharingList();

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

            a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal l'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge al agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

            b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

            c) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare alle indennità accessorie al trattamento economico di cui all'articolo 43 della legge 1º aprile 1981, n. 121;

            d) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali».

        Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

        «3-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, 1.569.600.970 euro per anno 2021, 1.483.848.972 euro per anno 2022, 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».