Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 36.0.3 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 29/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

        1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

        2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017:

            a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

            b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

        3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

        4. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente:

            ''c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.

        5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

        Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari all'8 per cento».