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Articolo aggiuntivo n. 36.0.16 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 29/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale militare)

        1. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, aggiungere il seguente:

''Art. 1917-bis.

        1. A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militate iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, maggiorato degli interessi semplici, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli''».