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Articolo aggiuntivo n. 67.0.12 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 67.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 29/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Miglioramento della misura prevista per l'istituzione
della zona franca urbana
)

        1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';

            b) al comma 2, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015'';

            c) al comma 2 lettera c), dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' sono aggiunte le parole: ''e professionale'';

            d) al comma 2 dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:

                ''e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';

            e) al comma 3 le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della Zona franca entro il 31 dicembre 2019'';

            f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

        ''Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivo alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di decorrenti dalla data di inizio attività'';

            g) al comma 5 le parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018; rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015''».