Articolo aggiuntivo n. 67.0.14 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 67.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

        1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è inserito il seguente:

''Art. 4-bis.

        1. Al fine di garantire la sostenibilità economico finanziarie e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo denominato ''Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007'' con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai commi che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

        2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita, nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

        3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo''».

        Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».