presentato il 29/11/2017 in V Bilancio del Senato da Angelica SAGGESE (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 29/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 67-bis.
(Disposizioni per fronteggiare il rischio vulcanico nell'area Flegrea)
1. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto interno nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area Flegrea, le funzioni di Commissario di governo, di cui, all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018.
2. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni fino al termine di cui al comma 1, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti accorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.
3. A decorrere dallo scadere del termine di cui al comma 1, il Commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80».