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Proposta di modifica n. 68.4 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 68.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 29/11/17

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All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2:

                a) alla lettera b), parole: ''94,10 Milioni'' sono sostituite con: ''144,10 milioni'';

                b) al fine di non ridurre gli stanziamenti per le politiche di cui alla tabella A per l'importo di 300 milioni, secondo quanto previsto nella colonna B, la lettera c) è soppressa. All'onere per l'anno 2018 si provvede per 50 milioni mediante abrogazione della spesa prevista al comma 9, dell'articolo 58 della presente legge; per 128 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 92 della presente legge per 400 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano nell'anno 2018 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella Tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Per gli anni 2019-2020 il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e di cui al comma 680, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è ridotto di 300 milioni. All'onere si provvede per 178 milioni per il 2019 e il 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1, dell'articolo 92, della presente legge; per il 2019 e il 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge; le Regioni a statuto ordinario assicurano negli anni 2019 e 2020 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 per un valore corrispondente all'impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto.'';

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;

            b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente: 496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno''».

Tabella A

 

 

 

Colonna A

Colonna B

Colonna C

 

Stanziamento 2018

variazione

rideterminazione

stanziamento 2018

Somma per erogazioni

gratuita di libri di testo

103.000.000,00

-32.567.559,42

70.432.440,58

Somma da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame

8.343.960,00

-2.638.275,85

5.705.684,15

Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997

14.162.135,00

-4.477.924,01

9.684.210,99

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locozione

–

0,00

–

Fondo inquilini morosi

45.366.565,00

-14.344.449,53

31.022.115,47

Fondo da ripartire per le politiche sociali

307.924.258,00

-97.362.539,49

210.561.718,51

Fondo per le non autosufficenze

450.000.000,00

-142.285.453,76

307.714.546,24

Fondo unico per l'edilizia scolastica

20.000.000,00

-6.323.797,94

13.676.202,06

Totale trasferimenti a disposizione rso

948.796.918,00

-300.000.000,00

648.796.918,00

 

ANNO 2018

Tabella B

Riparto quota investimenti

SNF

IN

Abruzzo

12.650.315,79

2.277.056,84

Basilicata

9.994.315,79

1.798.976,84

Calabria

17.842.315,79

3.211.616,84

Campania

42.159.368,42

7.588.686,32

E. Romagna

34.026.315,79

6.124.736,84

Lazio

46.813.263,16

8.426.387,37

Liguria

12.403.157,89

2.232.568,42

Lombardia

69.930.105,26

12.587.418,95

Marche

13.929.473,68

2.507.305,26

Molise

3.828.842,11

689.191,58

Piemonte

32.908.842,11

5.923.591,58

Puglia

32.610.736,84

5.869.932,63

Toscana

31.269.263,16

5.628.467,37

Umbria

7.848.210,53

1.412.677,89

31.785.473,68

5.721.385,26

400.000.000,00

72.000.000,00