Proposta di modifica n. 68.28 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 68.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 29/11/17

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Sono apportate, le modifiche di seguito elencate:

        al comma 17, prima della locuzione «Allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni» aggiungere la locuzione: «Entro il 31 dicembre 2018» e, nel corpo del testo, sostituire la parola: «costituito» con le seguenti: «competente» e aggiungere, dopo la locuzione: «in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente», la locuzione: «ed ai tetti dì spesa di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017»;

        al comma 18, dopo la locuzione: «Per le finalità di cui al comma 17» aggiungere il seguente inciso «, tenuto conto degli oneri finanziari connessi ai necessari adeguamenti retributivi del personale trasferito, «e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «le Regioni e gli enti strumentali regionali, nell'ambito della propria autonomia, procederanno, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, all'incremento, secondo i tempi e le modalità stabilite dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati, alla non trattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti»;

        al comma 18, sostituire la locuzione: «220» con la locuzione: «249,25 milioni»;

        al comma 19, sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti»;

        al comma 20, sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti», sostituire la locuzione: «possono essere» con la seguente: «sono» e al termine del comma aggiungere in deroga alle disposizioni dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2015»;

        al comma 22, sostituire la parola: «costituiti» con "competenti". Alla fine del periodo, dopo la parola: »vigenti« aggiungere le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma possono essere mutuate le modalità previste all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160».