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Articolo aggiuntivo n. 24.0.9 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 24.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

        1. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento all'anno 2018, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto interministeriale. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'Inail, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal citato decreto interministeriale di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma, per garantirne la tempestività.

        2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5,5 milioni euro per anno 2018».