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Proposta di modifica n. 40.39 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 40.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le società organizzatrici possono effettuare i servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, anche assumendo assistenti di stadio, in possesso dei prescritti requisiti, con contratti di lavoro intermittente, stipulati in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto a tali attività».