presentato il 30/11/2017 in V Bilancio del Senato da Angelica SAGGESE (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Accolto
testo emendamento del 30/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione della Universiade 2019)
1. Al fine di assicurare la realizzazione della Universiade 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.
2. Il commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'ARU, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per la Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il CUSI. Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispone piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla FISU e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e/o integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. Sentito il Presidente della Regione Campania, il commissario può esercitare i poteri di cui al comma 5 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019 e si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e/o del Provveditorato interregionale di Campania, Molise, Puglia e Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Opere Pubbliche delle medesime regioni. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale acquisti e/o Provveditorati alle Opere Pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso dal Ministro per lo Sport, che la presiede, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, ti Presidente della Fisu, il Presidente del Cusi, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC.
6. È in facoltà del commissario (i) fare applicazione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che il limite delle risorse disponibili è elevato fino a 800.000 euro; (ii) operare le riduzioni dei termini come stabilite dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; articolo 60; articolo 61; articolo 62; articolo 74; articolo 79; (iii) ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile n. 50: articolo 97; articolo 183; articolo 188; articolo 189; (iv) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle Prefetture Uffici Territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell'articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del precedente comma.
7. Per le finalità dei presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n 50, convertito con legge 21 giugno 2017, a 96, con la specifica che la relazione commissariale, che deve avere cadenza semestrale, è trasmessa anche alla Regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, ha i poteri e le facoltà di cui al comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dell'articolo 61 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che alla Regione Veneto è sostituita la Regione Campania.
9. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni dì provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
10. Per le finalità di cui al comma 10 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6.
11. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12. Con decreto del Capo della Polizia sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.
13. A partire dalla entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione .dì sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito con modificazioni e dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal gruppo interforze centrale di cui al comma 11. I riferimenti ai gruppi abrogati ovunque presenti si intendono riferiti al gruppo interforze centrale di cui al comma 11.
14. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Interno», apportare le seguenti variazioni:
2018: 100.000;
2019: 100.000;
2020; 0.