Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 42.6 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 42.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

sharingList();

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, a 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

        ''97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportatele seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

        Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

        La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore,';

            b) all'articolo 2 le parole: al modello prestabilito dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia';

            c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

                2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

                3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi del precedente articolo 2';

                4) al quarto comma le parole da: '; per le notificazioni in materia penale' a: si riferisce' sono sostituite dai seguenti periodi: '. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6';

                5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        'È facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio';

                6) Al quinto comma sostituire le parole: 'all'ufficio postale di partenza' con le seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale';

            d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni';

                2) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato';

            e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

        'Art. 6. – Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'avviso di ricevimento può essere originato direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del decreto n. 82 del 2005, L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto';

            f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

        'Art. 7. – L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito, se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

        L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

        Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego; l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione';

            g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

        'Art. 8. – Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

        Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

        In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.

        Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registra cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere a1 ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo dì sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

        La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine dì dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

        Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione non ritirato entro il termine di sei mesi e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

        Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa';

            h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

        'Art. 9. – Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente';

            i) l'articolo 11 è abrogato;

            l) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, le parole: '3 febbraio 1993, n. 29' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165,';

                2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

            m) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

        'Art. 16-bis. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.'.

        97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al "punto di accettazione" e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al "punto di deposito".

        97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tatti gli effetti". Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: "e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta".

        97-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater del presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261''».