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Articolo aggiuntivo n. 46.0.12 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione

per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

        1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità'';

            b) all'articolo 65, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

        ''A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

        L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

        Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

        I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

        L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notatili.

        Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali''».