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Proposta di modifica n. 57.6 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Accolto

testo emendamento del 30/11/17

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Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «30 milioni di euro a decorrere dal 2018»;

        b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a 8 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a ulteriori 12 milioni per il 2018 e 20 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

        c) al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro»;

        d) al comma 4, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «quanto a euro 5 milioni per il 2018, quanto a euro 3,870 milioni per il 2019 ed euro 2,540 milioni a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n, 232; quanto ad ulteriori euro 1,130 milioni per il 2019 mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; quanto ad euro 2,460 milioni a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».